AVVISO IMU 2022 - SALDO (scadenza 16.12.2022)

AVVISO IMU 2022 - SALDO (scadenza 16.12.2022)

Data di pubblicazione:
07 Dicembre 2022
AVVISO IMU 2022 - SALDO (scadenza 16.12.2022)

AVVISO IMU 2022 - SALDO

La legge n. 160 del 2019 e successive modificazioni ha istituito a decorrere dall’anno 2020 la nuova imposta municipale propria (IMU).

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.  4 del 11.04.2022 e della Legge n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni nel Comune di Tinnura vigono seguenti aliquote IMU per l’anno 2022:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, purché accatastate unitariamente: aliquota pari allo 0,4 per cento (4 per mille);

2) fabbricati ad uso abitativo di cui all’art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019: base imponibile ridotta al 50% per cento per fabbricati diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di interesse storico artistico ai sensi di legge, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi di legge e di fatto non utilizzati, unità immobiliari, tranne per categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  quale abitazione   principale,   con contratto  registrato  e  comodante possidente una sola abitazione in Italia, eventualmente una sola ulteriore rispetto a quella concessa e diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  risieda  anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune  in  cui  è  situato l'immobile concesso in comodato);

3) tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille);

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille);

5) fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo ZERO per cento;

Si ricorda che:

  • È confermata inoltre la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00 (per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • Ai sensi dell’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota  di  base  è  pari  allo  0,76  per  cento,  di  cui  la  quota  pari  allo  0,76  per  cento  è riservata   allo   Stato (ai sensi art. 1 c. 744 L. n. 160/2019, salve esenzioni di legge in vigore);
  • per i terreni agricoli e loro assimilati l’imposta non è dovuta: da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, di cui Tinnura è parte;
  • sono esenti prima casa non di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7, nonché tutti gli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza; alloggi sociali; casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli; il solo immobile non locato, posseduto da  appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia).

La scadenza per il versamento del saldo IMU è fissata al 16 dicembre 2022.

Il versamento dell’IMU può essere effettuato tramite modello F24 in tutti gli uffici postali e istituti di credito utilizzando il Codice Catastale del Comune L 172.

I codici tributo  e le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/Ricorrenti.php

Gli uffici comunali sono a disposizione per ulteriori informazioni generali telefonicamente al n. 0785-34839 o previo appuntamento concordato telefonicamente.

 

Agevolazioni/Esenzioni IMU 2022 

·  MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.

·  ESENZIONE IMU "BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

·  ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

Tuttavia, rispetto all'esenzione per un solo immobile, la Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al D.L. 201/2011 nella parte in cui stabiliscono che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» e della Legge n. 160/2019 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.

Gli uffici comunali sono a disposizione per informazioni telefonicamente al n. 0785-34839 o previo appuntamento concordato telefonicamente.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 07 Dicembre 2022