L'articolo 1 comma 5 del Decreto Legge n. 83/2020 stabilisce ":
Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i
presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi
previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni,
ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176."