Albo dei Giudici Popolari
È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che, previa domanda e successiva iscrizione, possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati (magistrati) nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi.
Adempimenti del comune
I compiti assegnati al Comune, solo negli anni dispari e in ordine alla costituzione degli elenchi, sono i seguenti:
- affissione, entro il 30 aprile, di un manifesto che invita i cittadini a presentare domanda entro il 31 luglio per poter essere compresi negli elenchi;
- formazione di due distinti elenchi dei nominativi da inserire negli elenchi aggiuntivi della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello e di due distinti elenchi dei nominativi da cancellare entro il termine del 30 agosto;
- trasmissione dei succitati elenchi al Presidente del Tribunale entro il 10 settembre;
- convocazione della Commissione circondariale a cui parteciperà il Sindaco o un consigliere da lui delegato per l'approvazione degli elenchi entro il 30 settembre;
- compilazione da parte della Commissione circondariale degli elenchi circondariali aggiornati entro il 30 ottobre;
- pubblicazione, previo avviso al pubblico a mezzo di apposito manifesto, all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni degli elenchi sopra menzionati;
- pubblicazione, previo avviso al pubblico a mezzo di apposito manifesto, all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni dell'Albo definitivo.
Cancellazione dagli elenchi
La cancellazione può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 della Legge n. 287/1951, pertanto sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare i magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Legislazione
Legge 10 aprile 1951, n. 287 - Riordinamento dei giudici di assise
Decreto Legislativo 16 giugno 1998, n. 51